Costituzione e Scopi
(Art. 1)
E' costituita con Sede in Ancona presso la residenza del legale
rappresentante pro-tempore, la Società Specializzata
denominata Società Italiana Bassethound (S.I.Bas), non
avente fini di lucro.
La S.I.Bas è associata all' Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana (E.N.C.I) del quale osserva lo Statuto, i
regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente
gli incarichi che le
saranno da esso delegati, sotto l' indirizzo, vigilanza
, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' E.N.C.I.
La S.I.Bas . ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni,
lo studio, la valorizzazione, l' incremento e l' utilizzo
della razza Bassethound, svolgendo anche gli incarichi di ricerca
e verifica affidati dall' E.N.C.I. e fornendo i necessari
supporti tecnici alla commissione Tecnica Centrale prevista
dal disciplinare del Libro Genealogico.
A tal fine la S.I.Bas, fornisce periodicamente all' E.N.C.I.
una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi
di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
(Art. 2)
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Bassethound
ed assiste, nei limiti delle
proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative
che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento
degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni direttamente o in collaborazione
con l' E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo
riconosciute oppure con altri Enti o Società specializzati
anch' essi interessati a tali iniziative, richiedendo l' approvazione
preventiva ed il riconoscimento dall' Enci nel quadro e
con la disciplina da questi stabilite.
Soci
(Art. 3)
Possono essere Soci della S.I.Bas tutti i cittadini italiani
e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse
verso il miglioramento della razza Bassethound e la cui domanda
di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto,
sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
(Art. 4)
I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti della Società o
in conseguenza della loro appartenenza a quest' ultima
sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa
annuale perchè i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore
in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all' attività
del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone
che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della
Cinofilia. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non
sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai
18 anni.
(Art. 4/bis)
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici
che l' associazione stabilirà, nel limite delle
necessità e delle possibilità, senza limiti temporali
al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l' Associazione
ed i propri Soci, e con l' uguale possibilità di
partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
(Art.5)
Per far parte in qualità di Socio della Società
occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla
firma di due Soci Presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere precisato che il richiedente s' impegna
ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina
relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno
emanate dal Consiglio Direttivo o dall' Assemblea Generale
dei Soci.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso
il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta
giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al
Presidente dell' Associazione, che avrà cura di
portare la questione all' attenzione della prima Assemblea
utile.
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l' anno
nel corso del quale si svolge l' elezione
del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate
solamente dal Consiglio Direttivo appena eletto.
(Art. 6)
L' Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione
la misura delle quote annuali dovute alla Società dai
Soci.
(Art. 6 bis)
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo
associativo non è rivalutabile, non è rimborsabile
e non è trasmissibile ai terzi.
(Art. 7)
L' iscrizione a Socio vale per l' anno in corso e
lo vincolerà per l' anno successivo, qualora il
socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto
di dimissioni entro il 31 Ottobre .
(Art. 8)
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall' art.7
b) per morosità che potrà essere dichiarata dal
Consiglio Direttivo successivamente al 1° Marzo di ogni
anno.
c) per espulsione, deliberata dall' Assemblea Generale
dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Chi, per qualsiasi
causa, cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto
relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
(Art.9)
L' esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente
iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per
l' anno in corso.
Organi Sociali
(Art. 10)
Sono Organi della Società:
a) l' Assemblea generale dei soci
b) il Consiglio Direttivo, composto dai Consiglieri eletti e
da un Consigliere nominato dall' E.N.C.I.
c) il Presidente
d) il Comitato dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti
La rappresentanza legale dell' Associazione, spetta al
Presidente.
Fra gli Organi Sociali, può essere previsto anche il
Comitato Tecnico.
Assemblea Generale di
Soci
(Art. 11)
L' assemblea Generale dei soci è composta dai Soci
in regola con il versamento della quota sociale per l' anno
in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità
associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto. Il socio può
farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante
delega scritta.
Ogni Socio può essere portatore di non più di
due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state
intestate, prima che l' assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né
è consentito che un Socio delegato possa trasferire le
proprie deleghe ad un altro.
(Art. 12)
L' Assemblea Generale di soci è presieduta dal Presidente
, oppure , qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato
dai presenti a presiederla. Esso dovrà , prima che abbia
inizio la discussione all' ordine del giorno, eleggere
tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità
dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora
abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei
risultati.
L' Assemblea Generale di soci, si pronuncia a maggioranza
di voti; in caso di parità la decisione è nulla
per cui si procederà ad altra immediata votazione, la
quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento
di un risultato di maggioranza.
(Art. 13)
L' Assemblea Generale di Soci si riunisce in via ordinaria
almeno una volta all' anno, in Italia, entro il mese di
Marzo per l' approvazione del Bilancio Consuntivo dell' annata
precedente e per l' approvazione del programma di attività
per l' annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi
altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio
Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente
da parte del Collegio Sindacale o da almeno di un terzo dei
Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l' invio
per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono
essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per
la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località
e l' ora della riunione, nonché l' ordine del
giorno da trattare.
L' Assemblea è valida in prima convocazione allorché
risulta presente , di persona o per delega, almeno la metà
più uno dei Soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un' ora
da quella indicata nell' invito, l' Assemblea è
valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
I Soci onorari possono partecipare all' Assemblea e prendere
parola, senza però diritto di voto.
(Art. 14)
L' Assemblea Generale dei Soci ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società
b) sull' elezione delle cariche sociali
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario
d) sulle modifiche dello Statuto
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie
dei Soci prevista nell' Art. 4
f) su ogni altro argomento iscritto all' ordine del giorno
che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale
Spetta inoltre all' Assemblea eleggere i Consiglieri, i
Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.
Consiglio Direttivo
(Art. 15)
Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri
Sette di loro sono eletti dall' Assemblea Generale dei
Soci e restano in carica per tre anni solari.
Un Consigliere è nominato dall' E.N.C.I. e rimane
in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo,
fino alla successiva sostituzione da parte dell' E.N.C.I.
Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare
all' E.N.C.I. circa l' andamento dell' associazione
e fornire tutte le informazioni che gli sono richieste ai sensi
del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell' E.N.C.I.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall' Assemblea
possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero
a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri
questi saranno sostituiti dall' Assemblea alla sua prima
riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica
e vi resteranno fino a quando sarebbero rimasti coloro che essi
hanno sostituito.
Se venissero a mancare, invece, più della metà
dei consiglieri, l' intero Consiglio Direttivo s' intenderà
decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due
mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell' Assemblea
Generale dei Soci e alle nuove elezioni del Consiglio stesso.
(Art.16)
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari
in armonia con le deliberazioni dell' Assemblea Generale
dei Soci; fra l' altro è responsabile dell' Amministrazione
Sociale, approva e sottopone all' Assemblea Generale dei
Soci i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande
di ammissione di nuovi Soci , indice e patrocina manifestazioni
, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati
costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone
le mansioni e le remunerazioni .
(Art.17)
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del
Presidente e di uno o due Vice Presidenti della Società,
di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un cassiere.
Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti tra
i Consiglieri; i Segretari ed il Cassiere possono anche non
essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché
riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.
(Art.18)
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro
mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente
o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno
dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente, oppure in
sua assenza dal Vice Presidente, o qualora questi mancassero,
dal Consigliere più anziano d' età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei Consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere
dichiarati decaduti dalla carica.
Presidente
(Art. 19)
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società
sia nei rapporti interni sia in quelli esterni;
vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del
Consiglio Direttivo e dell' Assemblea;
provvede a quanto si addica all' osservanza delle disposizioni
statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio
Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno
tuttavia essere sottoposte all' approvazione del Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre
la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
(Art. 19 bis)
Il Presidente dell' Associazione presta piena collaborazione
verso l' E.N.C.I. ed, in particolare, ha l' onere
di:
a) dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste
di informazioni e chiarimenti avanzate dall' E.N.C.I.
b) di comunicare all' E.N.C.I. le variazioni all' elenco
dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché
ogni altra informazione di rilievo circa l' attività
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall' Associazione
in merito alla disciplina e organizzazione delle attività
zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall' E.N.C.I.
Patrimonio ed Amministrazione
(Art. 20)
Il patrimonio della Società è costituito da :
a) dai beni mobili e immobili
b) dalle somme accantonate
c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci
b) dagli eventuali contributi concessi alla Società da
Enti o Persone
c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo
legittimo
(Art. 20 bis)
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi,
riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall' esercizio
dell' attività statutaria non potranno essere in
alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i Soci, fatta
salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli
stessi imposta dalla legge.
(Art. 21)
L' esercizio finanziario fa dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
; delle risultanti economiche e finanziarie sono responsabili
personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l' Assemblea
Generale dei Soci con l' approvazione del Bilancio non
si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il bilancio consuntivo approvato dall' Assemblea Generale
dei Soci va trasmesso in copia all' E.N.C.I.
Collegio Sindacale o dei
Revisori dei Conti
(Art. 22)
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata
ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall' Assemblea
Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari
e possono essere rieletti.
L' Assemblea Generale dei Soci procederà alla nomina
di un Sindaco supplente.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Norme Disciplinari Collegio
dei Probiviri
(Art. 23)
Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società,
è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto
dell' E.N.C.I. e il relativo Regolamento di attuazione,
tutti i regolamenti dell' E.N.C.I. e le regole della deontologia
e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei
probiviri della S.I.Bas e alle decisioni delle Commissioni di
disciplina dell' E.N.C.I.
Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il
suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale
alla Società è passibile di sanzioni disciplinari
che sono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri della S.I.Bas è formato da
tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall' Assemblea
Generale dei Soci, fra i Soci che non ricoprono già la
carica di Consigliere e di Sindaco, i quali durano in carica
tre anni solari.
Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di
materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un
Socio deve essere adottata a maggioranza e con presenza di tre
membri del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione,
sarà sostituito da un membro supplente.
In caso di dimissioni di un membro effettivo, questo sarà
sostituito dal supplente sino alla prossima riunione dell' Assemblea
Generale dei Soci, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un Socio, devono essere avanzate per
iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo, che
le inoltra al collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia
a sua volta con lodo scritto e motivato, dopo aver contestato
all' interessato l' addebito rivoltogli , dandogli
un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della
Società.
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà,
in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall' esercizio
dei diritti sociali, in attesa che i probiviri, ai quali dovrà
subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi
definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può
adottare a carico di un Socio , sono i seguenti: censura, sospensione
fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l' espulsione
di un Socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta
motivata di tale provvedimento all' Assemblea Generale
dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.
I provvedimenti disciplinari presi dall' E.N.C.I. a carico
di un Socio saranno adottati anche dalla S.I.Bas.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata
dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell' E.N.C.I.
nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto
E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni
dei Probiviri della S.I.Bas sono appellabili avanti la Commissione
di Disciplina di seconda istanza dell' E.N.C.I. mediante
ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall' appellante
o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.
nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione della decisione , ai sensi del Regolamento di
attuazione dello Statuto Sociale dell' E.N.C.I.
La S.I.Bas ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte
nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina
di prima e seconda istanza dell' E.N.C.I.
Scioglimento
(Art 23 bis)
L' Assemblea Generale dei Soci , sentito il Collegio dei
Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla
legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio
sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di
associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica
utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
Varie
(Art. 24)
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite
(Art. 25)
Il presente Statuto , dopo l' approvazione dell' Assemblea
Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta
all' Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo
della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi
diritto al voto in Assemblea. In quest' ultimo caso la
richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e
firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti
da un' Assemblea che riunisca almeno la metà più
uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell' Associazione, prima di
essere presentate all' Assemblea, devono essere comunicate
all' E.N.C.I. per ottenere la necessaria preventiva approvazione
ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale
dell' E.N.C.I.
(Art. 26)
La S.I.Bas riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di
controllo e di sanzione in capo all' E.N.C.I. ed in particolare
di nominare un Commissario Straordinario ad acta , nonché
di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo,
secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' E.N.C.I.
e del Regolamento di Attuazione del medesimo.
(Art. 27)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali del diritto.